Nella storia politica del nostro paese esiste un precedente che dovrebbe far riflettere ed invitare alla prudenza quando si maneggiano riforme istituzionali: la cosiddetta “legge truffa”. Così fu ribattezzata dall’opposizione la riforma elettorale del 1953, in quanto accusata di alterare gli equilibri della rappresentanza attraverso un meccanismo formalmente legittimo, ma sostanzialmente distorsivo.
Il paragone non è casuale.
Anche oggi, davanti alla riforma costituzionale della giustizia, promossa dal ministro Nordio, cresce la sensazione che dietro un impianto apparentemente tecnico si nasconda una trasformazione molto più profonda degli equilibri tra poteri dello Stato.
La narrazione ufficiale è semplice: ridurre il peso delle correnti, garantire la parità tra accusa e difesa, rendere più trasparente il governo autonomo della magistratura.
Si tratta di obiettivi difficilmente contestabili. Ma è proprio qui che emerge il problema: tra gli obiettivi dichiarati e gli strumenti proposti si apre uno scarto che merita di essere approfondito.
Il sorteggio dei componenti laici nell’organo di autogoverno viene presentato come un rimedio alla degenerazione correntizia.
Ma, se è vero che il sorteggio produrrebbe il vantaggio di ridurre il condizionamento del CSM ad opera delle correnti, non è affatto scontato che eliminerebbe l’interferenza del sistema della correntocrazia, come si può evincere, tra l’altro, dalla vicenda dello scandalo Palamara.
In ogni caso, risulta inaccettabile il criterio di estrazione a sorte dei componenti del CSM previsto dalla riforma, che finisce per attribuire ai laici presenti nel CSM un evidente peso politico nelle decisioni dell’organo di autogoverno dei giudici.
I laici, invero, a differenza dei togati, vorrebbero estratti da una lista di designati dal Parlamento, che saranno ovviamente espressione dell’ orientamento politico di chi li ha scelti.
Il rischio è che in tal modo la correntocrazia venga sostituita dalla partitocrazia, quella, in particolare, della maggioranza.
In ogni caso, rimane un interrogativo di fondo. Alla luce dei frequenti attacchi che vengono mossi ai magistrati non allineati agli indirizzi governativi e della tendenza di chi esercita un potere a sottrarsi al controllo di legalità, considerato ostacolo all’azione governativa, come si può giustificare una riforma costituzionale promossa da uno dei poteri dello Stato, quello esecutivo (si badi bene: una riforma che non è stata cambiata di una virgola !), la quale va a modificare gli equilibri ed i rapporti con l’organo istituzionalmente preposto al controllo di legalità nei confronti di chi ha promosso la riforma?
Si dirà: tutto, formalmente legittimo, dal punto di vista procedurale; ma, va obiettato, sicuramente in violazione dello spirito che dovrebbe animare una legge di revisione costituzionale, che, quando viene discussa, dovrebbe vedere i banchi del Governo vuoti.
Così, almeno, la pensavano i nostri padri costituenti.
Ancora più delicato è il capitolo della separazione delle carriere.
Da anni viene proposta come la chiave per garantire la parità tra accusa e difesa nel processo penale.
Eppure il nodo della parità processuale non risiede nella collocazione ordinamentale dei magistrati, ma nella concreta disponibilità di strumenti investigativi, facoltà processuali e di risorse.
Separare le carriere non elimina affatto questa asimmetria.
La questione vera è un’altra: che cosa accade quando il pubblico ministero viene progressivamente isolato dal corpo della magistratura e collocato in un circuito istituzionale diverso?
Il rischio, più volte segnalato da giuristi e costituzionalisti, è che la funzione requirente perda parte di quell’autonomia che oggi deriva dall’unità della magistratura.
In altre parole, il problema sembra essere non l’organizzazione interna degli uffici giudiziari, bensì del rapporto tra la giustizia e il potere politico, soprattutto quando le indagini toccano i livelli più alti del potere economico e istituzionale. Qualunque riforma che tocchi la struttura di questo potere di controllo dovrebbe quindi essere valutata con estrema cautela.
A questo punto il parallelo con la “legge truffa” non può considerarsi una forzatura.
Non perché la situazione sia identica, ma perché il metodo appare simile: intervenire su un equilibrio costituzionale delicato attraverso un meccanismo formalmente neutro, capace, tuttavia, di produrre effetti politici rilevanti.
Le riforme della giustizia sono necessarie, e nessuno può negare che i problemi esistono: lentezza dei processi, degenerazioni correntizie, crisi di fiducia.
Ma proprio per questo esse richiedono interventi che rafforzino l’indipendenza e l’autorevolezza della magistratura, non che ne modifichino gli equilibri in modo opaco.
Quando una riforma istituzionale suscita il sospetto di spostare il baricentro dei poteri, il problema non è solo tecnico, ma è inevitabilmente politico.
E in una democrazia matura i dubbi prima di essere elusi e liquidati come polemica o preconcetto, dovrebbero essere chiariti e discussi nel merito.
Perché la storia italiana insegna che le riforme più controverse non sono quelle che dichiarano apertamente i loro obiettivi, ma quelle che li nascondono dietro un linguaggio
rassicurante.
E qui il problema si fa davvero serio, dal momento che, mentre una legge ordinaria può essere dichiarata incostituzionale, modificata o abrogata, una riforma costituzionale produce effetti permanenti sul sistema, difficilmente eliminabili.
Questo vale a maggior ragione con la riforma della giustizia (rectius: della magistratura), che – non va dimenticato – converrà a tutte le maggioranze politiche, che andranno a governare, ma non si occupa e non risolve i problemi che riguardano la giustizia dei cittadini comuni.
Parola, non di chi scrive, ma dell’autore della riforma.
*da “Il Quotidiano Basilicata”