Il quesito riformulato dall’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, su iniziativa dei promotori della raccolta delle oltre cinquecentomila firme – a consuntivo – indispensabili per rendere valida la loro iniziativa, enumera sette disposizioni costituzionali che vengono modificate.
Il conto è giusto, ma occorre porre attenzione, non essendo neutra la formulazione di una domanda referendaria (sul punto sto scrivendo una nota alla sentenza del Tar Lazio, II sezione bis e all’ordinanza dell’Ufficio della Cassazione, che andrà su una rivista giuridica. Non posso discuterne qui, perché metterei troppa carne al fuoco, ma a me sembra corretta la prima pronunzia, non la seconda).
Sostanziali sono solo le modifiche degli artt. 104 e 105, il resto è dettato dalla mera necessità di coordinamento imposta da queste effettive due modifiche di rilievo, che sono liberali e intendono contrastare la tendenza del CSM (questo è il cuore dell’intervento, la sua “ratio”, come si dice in gergo tecnico) a usare il suo ruolo che non sempre premia il merito e a porsi come organo costituzionale, come non è, con buona pace dei miei colleghi – per carità, anche illustri – che sostengono tale tesi, che non solo a me sembra tecnicamente discutibile.
Esso infatti non ha poteri costituzionalmente attribuiti di indirizzo politico, ma è un organo di gestione di carriere di funzionari pubblici qualificati, per savaguardare la cui indipendenza e autonomia non si poteva immaginare che venissero sottoposti al ministro di grazia e giustizia.
Altro è dire che di fatto, dal 1958 in poi (data della legge ordinaria di disciplina dell’organo), non si è mai licenziata nessuna legge su di essa che la magistratura non abbia condiviso, al di là del parere tecnico che in base a tale normativa il CSM può essere chiamato a esprimere in dette circostanze. Insomma non solo la magistratura è un potere dello Stato, organizzato in un ordine, ma un potere altresì forte, una corporazione potente, in grado di sgambettare chi le si oppone, come si sta ora vedendo. Da professore universitario in pensione so quello che dico: magistratura organizzata e “scuole” accademiche funzionano al medesimo modo, ossia per cooptazione. Un metodo inevitabile, che ha però pregi e difetti.
Quello che non mi piace affatto è che la riforma se la sia approvata da sola la maggioranza, ma l’opposizione non si è poi stracciata le vesti per questo, desiderando sconfiggerla al referendum, così mostrandosi finalmente per una volta coesa: è più facile infatti unirsi dietro a un monosillabo di rifiuto, che articolando una proposta in positivo, perché in questo caso emergono le differenze.
Questo però – cioè tanto il comportamento della maggioranza, quanto quello dell’opposizione – flessibilizza la Costituzione, ossia la fa diventare risorsa politica per sostenere o contrastare un governo, il che non deve assolutamente essere. Ora, col referendum, si voterà invece pro o contro Meloni&C. e come si vede gli avversari di questa maggioranza – molti dei quali legittimamente incompetenti, perché fanno altro nella vita – usano come Maestro di riferimento per il diritto costituzionale Roberto Benigni (e perché non anche Checco Zalone o Antonio Albanese?).
Massimo rispetto per i comici, che a volte divertono anche me – Grillo tuttavia in tale veste non ci è riuscito mai, mentre è da politico che mi fa invece ridere e assieme mi inquieta – nonché per attori e attrici, scrittori e scrittrici, eccetera, ma fuori dal loro seminato poi ci sarebbe la serietà e “altezza” della discussione, che purtroppo invece non si coglie: la campagna referendaria è ahimé assai volgare intellettualmente. Penso in particolare a Gratteri e Nordio, due signori impolitici., che ogni volta che parlano guadagnano forse qualche voto alla rispettiva causa, ma ne fanno perdere molti di più.
Un’altra cosa assai discutibile è che le riserve di legge ordinaria per completare la riforma non siano “rinforzate”, ossia non indichino le linee direttive su come farlo, un poco al modo – per farsi capire dai non addetti ai lavori – in cui una legge di delegazione fa nei confronti del decreto delegato: questo avrebbe legato le mani alla maggioranza, costringendola a collaborare con l’opposizione e viceversa.
Come si vede, ho obiezioni tecniche, ma al tempo stesso, se da un lato diffido del rischio del controllo politico sui magistrati, dall’altro pavento il pericolo dell’uso castale della loro supremazia da parte dei vertici delle correnti, che fa rasentare (il che in passato è accaduto, non soltanto da noi, almeno come tentativo approvato da masse giustizialiste) il “governo dei giudici”, come lo definiscono studiosi non solo italiani e non solo riferendosi a oggi e al nostro Paese, segno che tale possibile deriva è stata avvertita per tempo dalla dottrina giuridica.
Referendum: le riflessioni del professore Salvatore Prisco