Analisi tecnico-giuridica su alcuni atteggiamenti riconducibili al Fascismo di Leonardo Pinto

digiema
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Da parte di alcune personalità, sono stati condannati i cori fascisti verificatisi a Parma nel corso di una cena di militanti di Fratelli d’Italia, presente il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti. Con riferimento a tali interventi mi è stato chiesto cosa ne pensassi in qualità di avvocato penalista, considerato che si ritenga ogni manifestazione inneggiante al fascismo un reato perseguibile d’ufficio.
Raccolgo con piacere questo invito per fare chiarezza su vicende che si ripetono da tempo e alle quali si preferisce, per evidenti ragioni politiche, non solo del centrodestra, non dare adeguate risposte.
L’occasione è utile anche per sfatare strumentalizzazioni e luoghi comuni, non più sopportabili a distanza di ottanta anni.
La Costituzione Repubblicana fu possibile vararla grazie alla vittoria del SÌ al referendum Repubblica-Monarchia a favore della Repubblica. È noto che molti degli aderenti e sostenitori della Repubblica Sociale e del regime fascista votarono per il SÌ alla Repubblica; è anche noto che Togliatti, Ministro di Grazia e Giustizia, con Decreto del 22 giugno 1946, per la pacificazione nazionale successiva alla guerra civile, propose e fece approvare un’amnistia che cancellò reati commessi da fascisti e partigiani – amnistia non gradita dai secondi.
Si ignora, mi sia consentito, che la Costituzione Repubblicana fu pensata, elaborata e voluta per tutti gli Italiani, vincitori e vinti, senza discriminazioni. La XII disposizione transitoria della stessa vieta la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del partito nazionale fascista. Tale precetto costituzionale trova attuazione attraverso la Legge Scelba (N. 645/1952) e la Legge Mancino (N. 205/1993). L’apologia di fascismo non è un reato generico: è punibile se configura una concreta minaccia alla democrazia, ad esempio tramite la promozione della ricostituzione del partito o l’istigazione all’odio e alla discriminazione, secondo l’interpretazione della giurisprudenza e della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale, presieduta da Enrico De Nicola, con la sentenza del 16 gennaio 1957, pronunciandosi sulla costituzionalità della Legge Scelba, ha affermato che il reato di ricostituzione del partito fascista non sussiste in presenza di una mera “difesa elogiativa”, ma richiede fatti tesi concretamente e idonei a ricostituire il disciolto partito nazionale fascista; diversamente, si versa in una libera manifestazione di opinione tutelata dall’art. 21 Cost. Il Senatore Giorgio Pisanò, in modo provocatorio, ha fondato nel 1991 il “Movimento Fascismo e Libertà”, facendosi processare da più Tribunali che lo hanno sempre assolto perché “il fatto non sussiste”, in quanto egli non aveva ricostituito il disciolto partito nazionale fascista per restaurare la dittatura fascista, sanzionata dalla XII disposizione di attuazione della Costituzione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16153, depositata il 17 aprile 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: «La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla ‘chiamata del presente’ e nel cosiddetto ‘saluto romano’ integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost.; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)». Orbene, alla luce delle disposizioni che precedono e della giurisprudenza richiamata, anche costituzionale, i cori fascisti di Parma, nel corso di una cena e alla presenza del ministro per gli Affari Europei, certamente non costituiscono reato. Chi ritiene il contrario, poiché non si tratta solo di un caso politico, anziché limitarsi ai soliti lamenti, deve avere il coraggio di presentare un’articolata denuncia affinché l’Autorità Giudiziaria, ricorrendone i presupposti di legge, proceda penalmente nei confronti dei responsabili.

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